Dal 1° luglio 2026 il tachigrafo G2V2 diventa obbligatorio per certi veicoli leggeri impiegati in trasporto internazionale o cabotaggio; questo articolo spiega ambito, funzionamento e obblighi operativi
Le regole europee introdotte dal Pacchetto mobilità (regolamento n.
2026/1054) estendono alcune disposizioni del settore autotrasporto ai veicoli commerciali leggeri. A partire dal 1° luglio 2026 cambiano gli obblighi per i mezzi con massa complessiva superiore a 2,5 t e fino a 3,5 t quando sono impiegati in trasporti internazionali o in operazioni di cabotaggio. La Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto del MIT ha chiarito i profili operativi con la circolare prot. n.
9674 del 16 aprile 2026, fornendo indicazioni utili per imprese e conducenti.
In concreto, l’estensione riguarda l’applicazione delle norme sui tempi di guida, sulle interruzioni e sui periodi di riposo previste dal regolamento (CE) n. 561/2006, integrate dalle disposizioni del regolamento (UE) n. 165/2014 e dalla direttiva 2002/15/CE. La normativa impone per i trasporti internazionali in conto terzi e per i trasporti in conto proprio internazionali, quando la guida è l’attività principale, l’installazione e l’utilizzo della versione più recente del tachigrafo intelligente, nota come G2V2.
Queste misure sono state pensate per garantire una concorrenza più equa tra operatori e per aumentare la sicurezza stradale coinvolgendo anche i mezzi più leggeri.
La circolare MIT specifica che l’obbligo si applica esclusivamente ai veicoli impiegati in operazioni internazionali o di cabotaggio. Restano quindi esclusi i trasporti effettuati esclusivamente in ambito nazionale, sia in conto terzi sia in conto proprio quando la guida non è l’attività principale.
È fondamentale avere documentazione che attesti la natura internazionale del servizio: in presenza di tale documentazione il conducente deve fin dall’inizio della giornata lavorativa rispettare le registrazioni previste e il regime dei riposi settimanali.
Il tachigrafo G2V2 introduce funzioni automatiche pensate per semplificare le verifiche e migliorare la tracciabilità. Tra le novità principali si annoverano la registrazione automatica dei passaggi di frontiera tramite il sistema di localizzazione GNSS, la memorizzazione della posizione ogni 3 ore cumulative di guida e durante le operazioni di carico/scarico, nonché la possibilità di trasmettere dati alle autorità di controllo via DSRC.
Tali funzioni consentono, inoltre, di verificare durante la marcia il corretto funzionamento del dispositivo.
Il conducente deve presentare le registrazioni giornaliere e quelle relative ai 56 giorni precedenti in caso di controllo, salvo che non sia stato già soggetto alle norme del regolamento (CE) 561/2006 prima del 1° luglio 2026. Le informazioni di localizzazione raccolte dal tachigrafo sono consultabili attraverso la stampa delle attività giornaliere, mentre le autorità possono accedere a specifici dati trasmessi per controllo remoto.
Le imprese mantengono l’obbligo di organizzazione, formazione e controllo del personale di guida, anche quando non è prevista la CQC per il mezzo.
Molti operatori utilizzeranno gli stessi veicoli sia in ambito nazionale sia in servizi internazionali. In questi casi il regolamento si applica solo durante i periodi di trasporto internazionale o di cabotaggio. Per le tratte nazionali rimane possibile attivare la funzione “out of scope” del tachigrafo, che esclude la registrazione secondo il regime europeo.
Tuttavia, il conducente che alterna attività nazionali e internazionali è tenuto a garantire la continuità delle registrazioni e la disponibilità dei dati relativi ai 56 giorni precedenti a eventuali controlli.
Dal punto di vista operativo, le imprese devono aggiornare procedure interne, modulistica e piani formativi per includere i conducenti finora esclusi dalla normativa sociale. Occorre inoltre verificare la corretta installazione dei dispositivi G2V2 e predisporre strumenti per il download e l’archiviazione dei dati.
La circolare MIT non introduce nuovi obblighi sostanziali ma offre una lettura operativa del quadro europeo; in caso di discordanza interpretativa prevalgono eventuali chiarimenti della Commissione europea.
Prima del 1° luglio 2026 è prudente controllare che i veicoli destinati a operazioni internazionali siano dotati di tachigrafo G2V2 aggiornato, che i conducenti siano in possesso della carta del conducente e che le imprese abbiano predisposto le registrazioni e le procedure di formazione.
La documentazione del traffico internazionale deve essere facilmente accessibile per dimostrare l’ambito di applicazione durante i controlli. Una preparazione attenta evita sanzioni e rende più fluide le attività di controllo.