Un nuovo canale digitale e rapido per le liti assicurative: cosa sapere prima di fare ricorso
Dal 15 gennaio fino al 12 maggio 2026 l’organo chiamato a dirimere le controversie assicurative ha raccolto 1.499 ricorsi, segno di una rapida affermazione nella pratica quotidiana.
Per chi non lo conoscesse, l’arbitro assicurativo è uno strumento alternativo, istituito presso IVASS ai sensi dell’art. 15 della Direttiva UE 2016/97, pensato per gestire controversie tra clienti, imprese e intermediari senza ricorrere immediatamente al tribunale.
La fotografia dei primi quattro mesi, presentata da Veronica Fucile del Servizio Tutela del Consumatore IVASS al Protection Lab dell’EMF Group, mostra una predominanza del ramo Danni con il 54% dei casi, seguito da RC auto al 31% e Vita al 15%.
Il 85% dei ricorsi è stato diretto contro un’impresa assicurativa, il 10% ha coinvolto più parti e il 5% un intermediario. I ricorrenti sono stati in gran parte consumatori (91%) e il 71% si è presentato senza assistenza legale, utilizzando lo sportello in via telematica.
La maggioranza dei procedimenti è stata avviata da utenti privati che hanno usufruito della procedura digitale: il deposito dei documenti e la trasmissione degli atti avvengono online tramite il sito ufficiale.
Questo approccio riduce ostacoli procedurali e costi. È importante sottolineare che la natura documentale della procedura implica che il Collegio decide esclusivamente sulla base di quanto caricato dalle parti, senza audizioni orali o perizie in sede.
L’ambito di intervento dell’arbitro assicurativo copre in larga misura le controversie derivanti dai contratti di assicurazione, compresa la distribuzione assicurativa. Tuttavia esistono esclusioni significative: non rientrano le controversie relative a sinistri gestiti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada e della caccia e quelle delegate alla competenza della CONSAP, per esempio i sinistri con veicoli con targa estera.
Inoltre, per le domande di risarcimento avanzate dai terzi titolari di azione diretta il limite è fissato a 2.500 euro nel settore danni.
Prima di inviare il ricorso all’arbitro è obbligatorio aver presentato un reclamo all’impresa o all’intermediario secondo le norme vigenti. Il ricorso può essere proposto dopo la risposta al reclamo o, comunque, entro 12 mesi dalla sua presentazione. Le parti non possono ricorrere per controversie già pendenti in giudizio ordinario né per pratiche sottoposte a un tentativo di mediazione non concluso.
La procedura è interamente telematica e scandita da termini precisi: entro 40 giorni dall’iscrizione il resistente trasmette la memoria di controdeduzioni; la segreteria la gira al ricorrente entro 5 giorni; quest’ultimo dispone di 20 giorni per la replica, che viene poi trasmessa al resistente in 5 giorni; infine l’impresa può presentare una controreplica entro 20 giorni. Il collegio arbitrale deve decidere a maggioranza entro 90 giorni dal completamento del fascicolo, con una sola possibile proroga di altri 90 giorni.
La decisione, sempre motivata e potenzialmente corredata da proposte conciliative, deve essere eseguita dall’impresa o dall’intermediario entro 30 giorni; nei successivi 5 giorni la documentazione che prova l’adempimento viene inviata alla segreteria. Se la decisione non viene rispettata, la mancata esecuzione comporta una pubblicazione sul sito dell’Arbitro per 5 anni e sulla homepage della compagnia o dell’intermediario per 6 mesi, un meccanismo di rischio reputazionale che incentiva l’ottemperanza.
Il collegio arbitrale è formato da 19 membri, tra effettivi e supplenti, scelti per assicurare competenza e terzietà. I componenti provengono da profili diversificati: docenti universitari, magistrati in quiescenza, professionisti con almeno 12 anni di iscrizione agli ordini e funzionari cessati dalle autorità di vigilanza. Il presidente resta in carica 5 anni, gli altri membri per 3 anni. L’iscrizione all’albo delle imprese e al registro unico degli intermediari determina l’adesione automatica delle controparti alla procedura dell’arbitro.
Per il cittadino lo strumento significa una via rapida e a basso costo per tutelarsi: il procedimento è gratuito salvo un contributo iniziale di 20 euro, rimborsabile in caso di esito favorevole, ed evita i costi e i tempi di una causa civile. L’accessibilità digitale, l’assenza obbligatoria di rappresentanza legale e le sanzioni reputazionali rendono l’arbitro assicurativo uno strumento efficace per riequilibrare i rapporti con grandi compagnie e intermediari nelle liti di entità contenuta.