Circolazione dei carrelli elevatori su strada pubblica: cosa sapere

Una guida pratica alle regole, ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative per spostamenti brevi e saltuari di muletto tra aree aziendali

Lucia Ferretti

Reporter investigativa, 14 anni di inchieste su societa' e diritti civili.

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In certe situazioni aziendali il classico muletto non resta confinato al magazzino: per collegare due reparti o per completare operazioni di carico e scarico può essere necessario attraversare un tratto di strada pubblica.

Non si tratta di una materia intuitiva: dietro a questi passaggi esistono vincoli tecnici e amministrativi precisi che stabiliscono quando e come un carrello elevatore può spostarsi al di fuori dell’area privata. Per orientarsi è fondamentale conoscere la normativa di riferimento e le condizioni che trasformano uno spostamento interno in un trasferimento autorizzabile anche su suolo pubblico.

Il riferimento cruciale è la circolare MIT n. 753 del 14 gennaio 2014, che integra il decreto della Direzione generale per la Motorizzazione emanato nella stessa data e disciplina la possibilità di effettuare brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.

Parallelamente, occorre considerare l’inquadramento del veicolo come attrezzatura di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008, e i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE per la marcatura e la sicurezza costruttiva.

Cosa si intende per carrello elevatore e per strada pubblica

Per evitare confusioni è utile chiarire due termini spesso utilizzati insieme: carrello elevatore e strada pubblica. Il primo è qualsiasi veicolo a ruote, esclusi quelli su rotaia, progettato per spostare, sollevare, impilare o trainare carichi e condotto da un operatore a bordo; rientrano qui il carrello industriale semovente, il carrello a braccio telescopico e varianti rotative.

La qualificazione come attrezzatura di lavoro impone obblighi formativi e di abilitazione, richiamati dall’Accordo Stato-Regioni del 22/2/2012, che stabilisce chi deve possedere il patentino per la guida.

La nozione di strada pubblica

La definizione di strada pubblica ai sensi del Codice della Strada si basa sulla destinazione d’uso: aree aperte alla circolazione di persone, veicoli o animali. Perché una via sia considerata pubblica devono concorrere tre elementi: la proprietà pubblica, l’effettivo transito da parte della collettività e la funzione di interesse generale.

Esistono però anche le strade vicinali, di proprietà privata ma soggette a servitù di passaggio: in quei casi si applicano le norme del Codice della Strada come se fossero pubbliche.

Requisiti tecnici per la circolazione su strada

La circolare MIT fissa una serie di prescrizioni tecniche che il veicolo deve rispettare per essere ammesso a percorrere tratti pubblici: occorre una scheda tecnica originale del costruttore con dati identificativi e masse; i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici; pannelli retroriflettenti o sistemi equivalenti per evidenziare sporgenze; almeno un retrovisore sul lato sinistro e, se presente una cabina con parabrezza, un tergicristallo.

Inoltre il freno deve agire su almeno un asse e il mezzo deve essere certificato per la conformità alla Direttiva Macchine e alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica.

Prescrizioni sull’operatività del carico

La circolazione è subordinata anche alle dimensioni e alla visibilità imposte dal carico: l’ingombro trasversale non deve superare oltre il 50% la larghezza massima del veicolo e la sagoma limite di 2,55 metri deve essere rispettata; i limiti di altezza che garantiscono la visibilità vanno indicati sulla scheda tecnica e riportati su targhetta permanente applicata sul mezzo.

In alcuni casi è previsto l’obbligo di essere accompagnati da personale a terra, salvo il rispetto di specifiche prescrizioni tecniche dettagliate nel decreto ministeriale del 14 giugno 1985.

Autorizzazione, limiti operativi e responsabilità

Per eseguire spostamenti su strada pubblica è necessaria una richiesta di autorizzazione presentata all’ufficio della Motorizzazione civile competente per territorio, che rilascia un permesso valido al massimo per un anno e prorogabile. L’autorizzazione richiede il nulla osta dell’ente proprietario della strada e va allegata la documentazione tecnica che dimostra il rispetto delle condizioni descritte dalla circolare MIT n.

753/2014. Un vincolo operativo essenziale è la velocità massima consentita durante il trasferimento: non superiore a 10 km/h, per limitare i rischi.

Rischi legali e assicurativi

Se le prescrizioni non sono rispettate, le conseguenze possono essere gravi: responsabilità amministrative e penali in caso di incidente, problemi con la copertura assicurativa e sanzioni per circolazione non autorizzata. Per questo motivo chi organizza gli spostamenti deve curare la conformità tecnica del mezzo, la formazione degli operatori e la regolarità delle autorizzazioni, evitando di sottovalutare anche brevi passaggi che coinvolgono la viabilità pubblica.

In sintesi, non basta che uno spostamento sia breve per considerarlo automaticamente lecito: carrello elevatore, documentazione, prescrizioni di segnalazione, autorizzazione della Motorizzazione e rispetto dei limiti operativi sono elementi che devono coesistere per rendere legittima la circolazione su strada. Pianificare ogni trasferimento con attenzione riduce i rischi operativi e tutelà l’azienda da responsabilità potenzialmente rilevanti.