Novità RC auto: esoneri per carrelli, mezzi portuali e macchine agricole

Una misura pensata per semplificare il lavoro delle imprese che però richiede chiarimenti su coperture assicurative e limiti applicativi

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Il Parlamento ha approvato definitivamente la legge annuale sulle piccole e medie imprese, che include una novità destinata a incidere sul mondo assicurativo.

In particolare, l’articolo 9 introduce una deroga all’obbligo di RC auto per alcune categorie di mezzi operativi, a condizione che la responsabilità verso terzi sia garantita da una polizza alternativa. La norma, approvata il 4 marzo 2026, prevede che la legge diventerà operativa il 15° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, atto ancora pendente.

Cosa prevede la norma

Il fulcro dell’intervento legislativo consiste nell’ampliamento delle ipotesi di esenzione previste dall’articolo 122-bis del Codice delle Assicurazioni Private.

L’articolo 9 stabilisce che alcuni veicoli non debbano più essere soggetti all’obbligo di RCA, quando operano in contesti confinati e siano comunque tutelati tramite una copertura diversa. È importante sottolineare che l’esonero non equivale a una mancanza di responsabilità: la tutela dei terzi deve essere assicurata, se necessario anche attraverso forme di polizza RCT aziendale.

Veicoli interessati in dettaglio

La deroga riguarda tre insiemi principali di mezzi. Primo, i carrelli elevatori e simili non immatricolati che operano all’interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi chiusi al traffico generale.

Secondo, i veicoli impiegati esclusivamente in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali non accessibili al pubblico, come mezzi di piazzale e movimentazione. Terzo, le macchine agricole non immatricolate o senza certificato di idoneità tecnica quando usate esclusivamente all’interno di fondi o aziende agricole non accessibili al pubblico. In tutti i casi è richiesta una copertura di responsabilità verso terzi alternativa alla RC auto.

Condizioni, responsabilità e limiti

La norma impone la presenza di una copertura per la responsabilità civile verso terzi, ma non specifica un modello unico di polizza, lasciando spazio a prodotti volontari o normativamente imposti.

Il testo prevede l’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada qualora non vi sia una tutela adeguata, ma non fornisce regole operative chiare su casi pratici. Questo lascia aperti interrogativi su aspetti procedurali come l’applicabilità dell’azione diretta del danneggiato prevista dall’articolo 144 del CAP quando un veicolo risultasse già assicurato con una polizza RCA in corso.

Questioni sanzionatorie e mercato assicurativo

Per i veicoli non ancora assicurati o di nuova acquisizione la legge introduce l’obbligo di una copertura alternativa ma non prevede un regime sanzionatorio per la mancata assicurazione né un obbligo a contrarre per le compagnie.

Questo può creare una zona grigia di deregulation, con possibili difficoltà per i terzi danneggiati: la tutela garantita da una RCA classica, che spesso assicura il risarcimento diretto al danneggiato, potrebbe risultare meno efficace se si fa leva su una polizza RCT aziendale con esclusioni o limiti.

Impatto pratico su imprese e intermediari

All’entrata in vigore, imprese e intermediari saranno chiamati a interpretare le nuove regole e a riequilibrare le coperture.

Gli intermediari dovranno fornire chiarimenti su questioni operative come la durata delle polizze RCA già in corso, l’eventuale conversione verso prodotti RCT e la gestione dei sinistri che coinvolgono aree miste. In assenza di linee guida, si profila un aumento delle richieste di consulenza e della domanda di prodotti assicurativi specifici per i rischi interni alle aree aziendali o terminalistiche.

Dubbi terminologici e casi pratici

Tra le criticità maggiori emerge l’interpretazione di termini come area aziendale e non accessibile al pubblico.

Un grande polo logistico con viabilità interna paragonabile a una strada pubblica presenta rischi diversi rispetto a un deposito recintato con accesso controllato. Domande analoghe riguardano le aree portuali o aeroportuali che possono temporaneamente essere rese accessibili a pubblico o operatori esterni. Inoltre, alcune categorie come le macchine operatrici utilizzate in cantieri sono rimaste escluse dalla norma, suscitando perplessità sulla coerenza dell’intervento.

In sintesi, la norma approvata il 4 marzo 2026 apre uno spazio nuovo per gestire rischi specifici fuori dall’ordinario della circolazione stradale, ma richiede un quadro operativo più dettagliato.

Aziende, assicuratori e intermediari attendono ora chiarimenti e possibili interventi correttivi per evitare incertezze nella tutela dei terzi e nella gestione dei sinistri.