Cambio gomme invernali: le date regione per regione

Cambio gomme invernali: entro quando ci si dovrà recare dal gommista a seconda della regione di residenza.

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In base alla circolare n.

1049 del 17/01/2014 a partire dal 15 ottobre di ogni anno gli automobilisti potranno recarsi dal gommista per procedere al cambio delle gomme invernali. Attorno alla metà di novembre viene poi fissato un termine perentorio entro il quale tutti i proprietari di automezzi dovranno adeguarsi anche se possono esserci variazioi territoriali.

Cambio gomme invernali: le date

A livello nazionale

A livello nazionale le date da considerare per il cambio gomme invernali, onde evitare d’incorrere in sanzioni, vanno dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022 che corrispondono ai giorni di inizio e fine dell’obbligo.

Variazioni regionali

In Valle d’Aosta così come in Piemonte ed in altre Regioni montane è prevista un’estensione temporale del periodo di obbligo, sopratutto per i tratti a rischio neve e ghiaccio, già a partire dal 15 ottobre.

Nelle Regioni Meridionali il cambio gomme invernali è obbligatorio dal 15 novembre al 15 marzo con data di fine prorogabile per disposizioni Anas a seconda delle condizioni meteo.

In Sardegna, invece, a differenza delle altre Regioni italiane, l’obbligo dei pneumatici invernali e delle catene a bordo è compreso fra il 1 dicembre e il 15 marzo, periodo solitamente meno freddo.

Cambio gomme invernali: esenzioni

Sono esenti dal cambio gomme invernali soltanto gli automobilisti che montano sui propri veicoli pneumatici cosiddetti Quattro Stagioni, denominati dalla sigla M+S, ed omologati per l’utilizzo sia in estate che in inverno. Non sono previste deroghe pertanto le predette regole valgono per qualsiasi tipologia di autoveicolo dunque: automobili, mezzi pesanti, veicoli commerciali in genere.

I proprietari di motocicli e ciclomotori a due ruote non devono effettuare il cambio gomme invernali ma per loro vige una regola restrittiva: non possono circolare in presenza di ghiacco o fenomeni nevosi.

Cambio gomme invernali: sanzioni

Durante il periodo invernale sono frequenti i controlli da parte dei vari organi di Polizia Stradale dislocati sul territorio. Gli automobilisti che verranno trovati sprovvisti di gomme invernali o con pneumatici con battistrada non idoneo saranno soggetti ad all’applicazione di una sanzione, così come previsto dall’art. 6 comma 14 se la contestazione avviene fuori dal centro abitato o ai sensi dell’art. 7 comma 13 del già citato codice della strada se i controlli si verificano nel centro abitato.

La multa può andare da un minimo di 87 euro ad un massimo di 344 euro.

Gli organi di polizia preposti ai controlli possono comunque ordinare il fermo degli autoveicoli non muniti di gomme invernali o con pneumatici inadeguati quando ravvisino un pericolo per la sicurezza ai sensi dell’art. 192 comma 3 del Codice della Strada.

Qualora non si disponesse di pneumatici da neve, come già specificato, si dovrà dimostrare di possedere a portata di mano, nel bagagliaio, idonee catene pronte per essere montate.

Caratteristiche dei pneumatici

I pneumatici da montare sono quelli contrassegnati con la marcatura M + S (o anche “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”) idonei per il fango e la neve (Mud and Snow) oppure, in alternativa, si dovrà disporre di catene idonee e pronte all’uso da tenere nel bagagliaio.