Il Tribunale di Torino ha dato seguito alle richieste avanzate dall’associazione dei consumatori Altroconsumo, imponendo a Opel e al Gruppo Stellantis una serie di misure vincolanti per la gestione del richiamo relativo agli airbag Takata. L’intervento giudiziario mira a risolvere criticità informative e operative che mettono a rischio la sicurezza degli occupanti dei veicoli interessati, definendo obblighi precisi per il costruttore e garanzie concrete per i proprietari.
La pronuncia sottolinea l’urgenza della comunicazione e dell’assistenza, stabilendo che le aziende coinvolte devono usare tutti i canali disponibili per raggiungere i possessori dei mezzi soggetti al richiamo e per evitare che vetture potenzialmente pericolose circolino sulle strade. Si tratta di un provvedimento che interviene su aspetti pratici e di tutela della salute pubblica, con indicazioni che vanno oltre la semplice notifica formale del richiamo.
Sei obblighi imposti a Opel dal Tribunale
Il giudice ha delineato 6 obblighi specifici che Opel deve rispettare per dare piena efficacia al richiamo. Tra le disposizioni figura l’obbligo di contattare direttamente i proprietari dei veicoli interessati dallo stop drive e non ancora sottoposti a riparazione, oltre alla necessità di spiegare in modo inequivocabile che «L’AUTO NON SI GUIDA, NEPPURE PER QUALCHE METRO». Queste prescrizioni puntano a evitare interpretazioni ambigue e a impedire qualsiasi uso del veicolo fino alla sostituzione del componente difettoso.
Il provvedimento specifica inoltre modalità pratiche per la movimentazione dei mezzi: il trasferimento alle officine autorizzate deve avvenire tramite carroattrezzi, con i costi a carico dell’azienda, così da non gravare sull’utente e per ridurre il rischio di esposizione alla pericolosità dell’airbag durante il tragitto.
Assistenza alla mobilità e tempi di risposta
Per non comprimere il diritto alla mobilità dei cittadini il Tribunale ha imposto che, su richiesta del proprietario, l’azienda metta a disposizione un’auto sostitutiva o un servizio alternativo equivalente (ad esempio car sharing) entro 7 giorni. Questa misura è pensata per limitare il disagio degli utenti e garantire che la sicurezza non si traduca in perdita della possibilità di spostamento quotidiano.
Comunicazione capillare e visibilità nazionale
Per assicurare che il richiamo sia noto al maggior numero possibile di interessati, Opel/Stellantis è stata obbligata ad avviare una campagna informativa su scala nazionale, comprensiva di avvisi sui principali mezzi di comunicazione. Parallelamente, l’azienda dovrà utilizzare ogni canale a disposizione per contattare i consumatori: emailSMS posta raccomandata e PEC, nonché l’incrocio dei propri archivi con i dati ufficiali del PRA per rintracciare i proprietari non ancora raggiunti.
L’obiettivo dichiarato dal Provvedimento è superare le lacune delle comunicazioni precedenti e garantire la massima trasparenza sul rischio connesso al difetto del dispositivo di gonfiaggio. L’azione è pensata per essere proattiva e sistematica, evitando che appelli isolati rimangano senza risposta.
Il contesto del richiamo e responsabilità
La questione trae origine da difetti legati agli airbag prodotti da Takata fenomeno che ha avuto sviluppi di grande portata a livello globale. Sebbene la responsabilità tecnica possa ricondurre a fornitori esterni, il Tribunale ribadisce che il costruttore resta responsabile nei confronti degli utenti per la gestione del richiamo e per le conseguenti misure di prevenzione e assistenza.
Va inoltre ricordato che la problematica non è nuova: se ne discute fin dal 2016 ma la decisione giudiziaria mette in luce come, nonostante gli anni trascorsi, permangano situazioni in cui alcuni veicoli non sono ancora stati adeguatamente riparati.
Obblighi degli automobilisti e sanzioni
Il quadro normativo italiano impone agli automobilisti di procedere rapidamente alla sostituzione dei componenti pericolosi quando il richiamo presenta un rischio grave, sia per la propria sicurezza che per quella degli altri utenti della strada. Se dopo 2 anni dall’avvio della campagna di richiamo non si è provveduto all’adeguamento, la circolazione del veicolo comporta una sanzione amministrativa: la multa prevista è di 173 euro. Questa norma sottolinea il carattere vincolante degli interventi correttivi quando la pericolosità è elevata.
