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24 Ottobre 2026

Responsabilità del venditore: la nuova proroga di 12 mesi

Un anno in più di tutela per le auto riparate: ecco come la legge cambia i diritti di venditore e consumatore.

Responsabilità del venditore: la nuova proroga di 12 mesi

Il decreto legislativo n. 176/2026, entrato in vigore il 22 ottobre 2026, recepisce la direttiva europea sul diritto alla riparazione. La norma introduce una modifica sostanziale per il settore automobilistico: quando un difetto di conformità viene sanato mediante riparazione in garanzia legale, la responsabilità del venditore si estende di dodici mesi, passando da due a tre anni dal momento della consegna.

Questa estensione si applica una sola volta per ogni bene, indipendentemente da eventuali ulteriori interventi. Non si attiva per operazioni di manutenzione ordinaria, tagliandi, riparazioni a pagamento non coperte da garanzia legale o lavori eseguiti esclusivamente nell’ambito di una garanzia commerciale fornita dal costruttore.

Estensione della responsabilità a tre anni per le auto nuove e usate

Per i veicoli nuovi il periodo standard di responsabilità è di due anni; la proroga di 12 mesi si aggiunge al termine originale soltanto se il difetto è stato eliminato mediante riparazione in garanzia legale. In caso di ulteriori riparazioni, il conteggio resta fermo sul valore più alto raggiunto, perché la proroga è concessa una sola volta. La norma prevede anche un’estensione analoga per le auto usate acquistate da un professionista. Le parti possono concordare una durata minima di un anno; in tal caso, la riparazione per difetto di conformità aggiunge altri dodici mesi. Se non è prevista alcuna riduzione, l’estensione si innesta sui due anni ordinari.

Usato acquistato da professionista

Nel caso di vendite tra professionisti, la responsabilità non può scendere al di sotto di un anno, ma può essere fissata in modo più breve rispetto ai due anni standard. Il meccanismo della proroga resta invariato: una sola aggiunta di dodici mesi, calcolata a partire dalla data di conclusione del contratto, non dalla data di immatricolazione del veicolo.

Scelta tra riparazione e sostituzione: obblighi di informazione del venditore

Prima di effettuare qualsiasi intervento, il venditore è tenuto a informare l’acquirente della possibilità di optare per la riparazione o per la sostituzione del bene, indicando anche la conseguente proroga di un anno legata alla riparazione. Tale diritto di scelta non è assoluto: rimane soggetto alla fattibilità del rimedio richiesto o alla sua sproporzione economica rispetto all’alternativa. Sia la riparazione sia la sostituzione devono essere gratuiti, eseguiti in tempi ragionevoli e senza arrecare disagi ingenti al cliente. Durante la riparazione, il venditore può mettere a disposizione un veicolo sostitutivo, anche ricondizionato, ma non è obbligato a fornire una vettura di cortesia in tutti i casi.

Riparabilità e modulo informativo europeo

Il decreto amplia la definizione dei requisiti di conformità includendo esplicitamente la riparabilità, da valutare in rapporto alle aspettative ragionevoli del consumatore, alle dichiarazioni del produttore e alla pubblicità. Ciò non implica che tutti i componenti dell’automobile debbano essere necessariamente riparabili, ma richiede al venditore di garantire la possibilità di intervento su quegli elementi che risultano economicamente fattibili. Inoltre, per ogni intervento di autoriparazione fuori garanzia, il tecnico può, ma non è obbligato, a fornire il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Il documento indica il tipo di intervento, il prezzo o i criteri di calcolo, l’importo massimo, i tempi di esecuzione, la disponibilità di un bene sostitutivo e gli eventuali costi accessori. È gratuito a parte le spese di diagnosi preventivamente comunicate e rimane valido per trenta giorni, salvo accordi diversi.

L’estensione di dodici mesi si applica ai contratti di vendita conclusi dal 31 luglio 2026; la data di riferimento è quella di stipula del contratto, non quella di immatricolazione del veicolo. La responsabilità del venditore continua a decorrere dalla consegna. Tuttavia, il decreto non modifica il termine di prescrizione dell’azione, fissato a ventisei mesi, creando una possibile discrepanza che potrebbe richiedere un’interpretazione giurisprudenziale.