Antitrust: confermate le sanzioni per Eni e Q8, Esso rimandata all’Autorità

Il tribunale amministrativo ha dato sostegno all'analisi dell'Antitrust sul ruolo degli scambi informativi e sull'aumento della componente bio, lasciando aperta la posizione di Esso Italiana per una nuova valutazione della sanzione.

Il TAR del Lazio ha recentemente pronunciato una decisione significativa confermando le maxi sanzioni che l’Antitrust aveva irrogato lo scorso settembre a favore della concorrenza nel mercato dei carburanti. Tra le società coinvolte, sono rimaste ferme le multe per Q8 (172.592.363 euro) ed Eni (336.214.660 euro), mentre per Esso Italiana (129.363.561 euro) il giudice amministrativo ha rimesso la questione all’Autorità Garante per una nuova valutazione dell’importo.

La vicenda trae origine da un’istruttoria dell’AGCM che aveva contestato una presunta intesa tra sei operatori rilevanti: Eni, Esso, Ip, Q8, Saras e Tamoil. L’ipotesi centrale riguardava la determinazione coordinata dei prezzi della componente bio, elemento del prezzo dei carburanti la cui incidenza è stata considerata dall’Autorità tale da avere effetti sostanziali sul mercato e sui consumatori.

La natura dell’accusa e la componente economica

Secondo l’istruttoria dell’Antitrust, tra il 1° gennaio 2026 e il 30 giugno 2026 le imprese avrebbero posto in essere un comportamento volto a concordare o, almeno, a rendere prevedibili i prezzi relativi alla componente bio. Per componente bio si intende la quota di carburante ottenuta da biomasse, oli riciclati o fonti vegetali, introdotta a fini normativi nel 2006 e inserita nella struttura di prezzo di benzina e gasolio. L’Autorità ha rilevato che il valore di questa componente sarebbe passato da circa 20 euro/mc nel 2019 a circa 60 euro/mc nel 2026, provocando un aggravio dei costi trasferito sui consumatori.

Modalità di coordinamento denunciate

L’ipotesi accusatoria non si è basata solo su contemporaneità degli aumenti ma anche su specifici canali di scambio informativo. L’AGCM ha segnalato che le imprese hanno comunicato dati e segnali di prezzo anche attraverso fonti settoriali, compresa la testata specializzata “Staffetta Quotidiana”, dove, in sedici articoli esaminati, il prezzo della componente bio sarebbe stato riportato in linea con le indicazioni fornite dalle società. Questo meccanismo, secondo l’Autorità, avrebbe facilitato rialzi simultanei giustificati come riflesso di maggiori costi.

La decisione del TAR: conferme e criticità

Nel valutare i ricorsi presentati, il TAR del Lazio ha reputato che il quadro delineato dall’Autorità possedesse una sufficiente coerenza e diffusione tra gli operatori da poter configurare una condotta commercialmente condivisa. I giudici hanno ritenuto che lo scambio di informazioni potesse avere un ruolo attivo nel favorire la collusione, contribuendo alla creazione di un sistema di incentivi e disincentivi tipico degli accordi anticoncorrenziali, con effetti sulla capacità degli operatori di comprendere e allineare comportamenti di prezzo.

Profili di proporzionalità delle sanzioni

Sul punto della quantificazione delle pene, il TAR ha motivato la conferma per Q8 e Eni anche sulla base del rapporto tra sanzione e fatturato mondiale: la multa per Q8 corrisponde all’1,13% del fatturato totale mondiale, mentre quella per Eni risulta inferiore all’1%. Per questi valori i giudici hanno ritenuto che non sussistessero i presupposti per una riduzione giudiziale. Diversa è stata la valutazione su Esso Italiana, la cui sanzione equivale al 6,59% del fatturato mondiale, percentuale che il TAR ha giudicato sproporzionata e priva di adeguata motivazione, rimettendo pertanto alla stessa Autorità la rideterminazione dell’importo.

Conseguenze pratiche e riflessi sul mercato

La sentenza del TAR segna un passaggio importante nel contesto della regolazione dei mercati dei carburanti: da un lato rafforza l’interpretazione dell’AGCM circa il ruolo degli scambi informativi nel favorire pratiche collusive; dall’altro solleva interrogativi pratici sull’adeguatezza delle sanzioni e sulla necessità di trasparenze maggiori nelle comunicazioni di settore. Per i consumatori, la vicenda evidenzia come variazioni rilevanti nella componente del prezzo collegata alle materie prime rinnovabili possano avere ripercussioni sui costi finali.

Resta ora l’attesa per la possibile rideterminazione della multa di Esso Italiana e per eventuali sviluppi procedurali che potrebbero derivare dall’esito di quei passaggi amministrativi. Il caso, oltre a pesare sulle casse delle singole imprese, funge da monito sul valore della trasparenza informativa e sull’attenzione che le autorità di controllo dedicano a fenomeni di coordinamento indiretto tra operatori.

Scritto da Edoardo Vitali
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