Come fare ricorso multa telelaser

Non si sfugge al telelaser, pare recitare l’insieme di normative in essere, infatti, tra normativa ufficiale, ordinanze della Corte di Cassazione e interventi della Corte Costituzionale, molti casi inizialmente ritenuti eccezioni impugnabili oggi sono stati superati e i ricorsi al Giudice di Pace sono stati resi vani.

Ad oggi, il verbale è valido anche se:

  • il telelaser in uso dalla pattuglia non rilascia la fotografia che documenta il mezzo oggetto dell’accertamento;
  • non è provvisto di numero di matricola dello strumento utilizzato per il rilievo;
  • è sprovvisto delle indicazioni del Decreto Ministeriale di omologa.

Poco tempo fa, il verbale era considerato valido anche nel caso in cui il dispositivo di rilevamento non fosse stato tarato, visto che il C.d.S. non prevede obbligo di verifiche periodiche di funzionalità e taratura per le apparecchiature impiegate per accertare i limiti di velocità. Ma la Corte Costituzionale (18 giugno 2015) ha dichiarato illegittimo l’articolo 45 comma 6 del Codice della Strada e proprio grazie a questo vuoto legislativo il giudice di pace può annullare le multe se i comuni non sono in grado di dimostrare l’avvenuta taratura periodica dei dispositivi in uso dalla polizia stradale.

Stando a quanto previsto dal Ministero dei Trasporti, il telelaser deve essere utilizzato frontalmente al guidatore e con contestazione immediata. Una circolare ministeriale chiarisce però che può essere considerata regolare anche la notifica della multa a casa solo nel caso in cui il guidatore sia sorpreso dalla polizia stradale con una velocità talmente elevata da non permettere il fermo immediato.

Per l’impugnazione della multa un motivo valido, per cui sara’ sicuramente accolto il ricorso presso il giudice di pace, e’ la mancata consegna dello scontrino che rileva la velocita’ o l’assoluta illeggibilita’ dello stesso.

Altro causa è quella in cui si fornisca la prova che la rilevazione è stata influenzata dal passaggio di altro veicolo che può aver influenzato il rilevamento della velocità.

Si potrebbe, poi, dimostrare l’ipotesi di sussistenza di un’esimente, come nel caso di chi corre in ospedale per salvare sé o altri da un pericolo imminente di vita.

Infine, sono validi tutti gli altri motivi tipici in cui manca un elemento essenziale del verbale che ne inficia irrimediabilmente la sua validita’, come ad esempio la firma del verbalizzante, o la data o l’ora.

Premettendo che deve essere obbligatoria la segnalazione del dispositivo di rilevazione, il ricorso si può effettuare presso il giudice di pace qualora vengano a sussistere i presupposti, cioè quando mancano le condizioni sopraccitate.

Il ricorso deve essere così strutturato:

Intestazione – Ufficio del Giudice competente – Tipo di atto – Parti in causa – Indicazioni del verbale che ci vuole contestare (numero, data, luogo…) – Esposizione di fatti – Motivi di opposizione – Conclusioni – Richieste di prova – Conclusioni

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