Come fare ricorso per danni automobile da dossi artificiali

Ormai pare una moda da parte dei comuni, infarcire le strade di dossi artificiali, con lo scopo di far rallentare le vetture che transitano per quella strada. Qualcuno però spesso dimentica che vi sono delle regole alle quali tali dossi dovrebbero sottostare, o meglio, la loro installazione.

Troppo spesso queste regole non sono dai comuni stessi rispettate e i dossi possono così causare seri danni alle autovetture, ma anche causare incidenti a motocicli e cadute.

Se la velocità dell’automobilista è quella prevista dal Codice della Strada rispettando quindi i limiti indicati, ma nonostante ciò la vettura passando sul dosso artificiale ha riportato dei danni, è possibile far ricorso alle autorità competenti.

Prima cosa da verificare sono le dimensioni del dosso: esse variano secondo il limite di velocità della strada sulla quale vengono installati; lo stabilisce l’articolo 179 del regolamento del codice della strada. Essi devono avere una larghezza minima, un’altezza massima e devono essere costruiti con un certo tipo di materiale. Perfetto poi deve essere l’ancoraggio sull’asfalto. Per i limiti di velocità che siano pari o inferiori ai 50 km/h, i dossi devono avere una larghezza non inferiore a 60 cm.

Se le dimensioni del dosso non rispettano il codice della strada, si può ottenere il risarcimento dal comune che lo ha installato, avvertendo innanzitutto le forze dell’ordine, le quali rilasceranno un verbale di constatazione del danno causato all’automobile.
Per ricorsi inferiori ad euro 2582,28 va presentata domanda al Giudice di Pace della città dove è presente il dosso. Se i danni sono superiori, occorre rivolgersi al tribunale.
Di fronte al Giudice si aprirà una causa fra due parti: voi ed il comune. Se le richieste di risarcimento non superano gli euro 516,46, non sarà necessario farsi tutelare da un legale.

Qualora il giodice di pace dovesse dar ragione all’automobilista, il comune sarà obbligato a risarcire i danni all’auto, coprendo interamente le spese sostenute anche per la propria tutela.

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