Multe autovelox: come funziona

Le multe per eccesso di velocità non sono mai una bella notizia. Scopri come evitarle, i tempi di notifica e le modalità di ricorso.

Come evitare le multe dell’autovelox? Basta rispettare i limiti di velocità e riconoscere i sistemi per il controllo presenti lungo le strade. Per conoscere i vari tipi di tutor, autovelox e tele laser, ti consiglio di leggere la relativa pagina per saperne di più.

Quando la velocità del tuo mezzo supera il limite consentito indicato tramite la segnaletica stradale e durante il tragitto incontri un qualunque rilevatore, molto probabilmente sarai il prossimo destinatario di una bella sanzione per eccesso di velocità. Al pagamento, potrebbe anche aggiungersi la decurtazione dei punti sulla patente.

L’unico modo per evitare sanzioni di questo tipo è, sembrerebbe scontato, rispettare i limiti di velocità.

Multe autovelox: sanzioni

Le multe per eccesso di velocità sono sancite dall’articolo 142 del Codice della Strada che stabilisce in dettaglio:

  • Una multa che va da un minimo di 41 a un massimo di 168 Euro per il superamento del limite di velocità fino a un massimo di 10 km/h;
  • Una multa compresa tra 168 e 674 Euro per il superamento del limite tra 10 km/h e 40 km/h e decurtazione di 3 punti sulla patente;
  • Una multa tra 527 e 2.108 Euro per il superamento del limite tra 40 km/h e 60 km/h e la decurtazione di 6 punti sulla patente. In questo caso, è prevista anche la sospensione della patente per un periodo che va da sei mesi a un anno;
  • Una multa che va da un minimo di 821 Euro a un massimo di 3.287 Euro per il superamento del limite di velocità di oltre 60 km/h e la decurtazione di 10 punti sulla patente. Anche in questo caso, è prevista anche la sospensione della patente per un periodo che va da sei mesi a un anno; se l’infrazione viene ripetuta due volte in un biennio, la patente viene revocata in modo permanente e definitivo.

I neopatentati, ovvero tutti i nuovi automobilisti che hanno conseguito la patente da meno tre anni, devono inoltre fare maggiore attenzione rispetto agli altri automobilisti. Essi non possono infatti superare il limite di 90 km/h sulle strade extraurbane e 100 km/h in autostrada. La sanzione minima per i neopatentati è di 160 euro, cui si aggiunge anche la doppia decurtazione dei punti, secondo quanto previsto dall’articolo 126 bis del Codice della Strada.

Tolleranza

A prescindere dal tipo di misuratore, alla velocità rilevata va detratto il 5%, con un minimo di 5 km/h. Se, per puro esempio, il mezzo circola a una velocità inferiore a 100 km/h, la tolleranza sarà di 5 km/h. Questo valore è importante per capire soprattutto se c’è stata la violazione del limite e quale sanzione si deve applicare.

Per il calcolo della velocità tenuta dall’automobilista bisogna tener conto anche degli arrotondamenti e in particolare dei decimali. Ad esempio, se in autostrada viene rilevata una velocità di 136 km/h, bisognerà applicare la tolleranza del 5% (pari a 6,8 km/h), per cui il risultato è di 129,20 km/h che rientra nel limite. Nessuna sanzione è prevista per questo caso.

Se però la velocità misurata è, sempre per esempio, di 148 km/h, la tolleranza è di circa 7,4 km/h. La velocità da mettere a verbale sarà di 140,6 km/h, che fa scattare la multa per superamento del limite fino a un massimo di 10 km.

Nella rilevazione di velocità dei sistemi, non viene considerato il grado di imprecisione che il dispositivo deve avere. Ogni misuratore, infatti, deve essere omologato con un’imprecisione non superiore al 5%.

Tempi di notifica

La multa per eccesso di velocità deve essere notificata entro 90 giorni dal momento in cui viene contestata l’infrazione. In caso di irregolarità, l’automobilista può presentare il ricorso. La notifica deve avvenire per posta, tramite lettera raccomandata, o attraverso un ufficiale giudiziario. Se, per qualunque ragione, la notifica non avviene entro i 90 giorni dalla data di contestazione, la multa è annullabile e non ha più alcun valore.

La data della lettera raccomandata fa la differenza. Molti sono stati i dibattiti nati sulla data della multa. Si prende in considerazione il giorno della contestazione o viene preso come riferimento il giorno in cui la polizia stila il verbale?

Il Tar stabilisce che il trasgressore che riceve una multa per eccesso di velocità deve verificare il timbro di spedizione della lettera raccomandata. Per termine di notifica della multa si intende infatti il momento in cui la polizia ha consegnato la lettera all’ufficio postale, e non quando l’automobilista la riceve. Questo significa che se la multa è partita nei 90 giorni successivi alla contestazione, la multa risulta e deve essere pagata. Al contrario, se il verbale è stato consegnato alle poste dopo i 90 giorni la multa è da considerarsi nulla.

Come fare ricorso

Il ricorso è fattibile in tutti quei casi di irregolarità. Uno tra questi, potrebbe essere la mancata segnalazione delle postazioni di rilevazione della velocità. La presenza di questi dispositivi deve essere infatti presegnalata con apposite indicazioni stradali che devono essere ben visibili. Può capitare, ad esempio, che la segnaletica di un autovelox non sia indicata perché coperta o nascosta. In questo caso, puoi procedere al ricorso in caso di notifica.

Nel caso in cui ricevessi la notifica oltre i 90 giorni, potrai agire come segue:

  • Chiedere l’annullamento al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica. Non hai bisogno di un avvocato, ma sarà necessario pagare le spese, ovvero il contributo unificato di 43 Euro per multe fino a 1.100 Euro. Se la multa ha un valore compreso tra i 1.101 e i 5.200 Euro, il costo delle spese sale a 98 Euro. Il giudice potrebbe anche opporsi e rigettare il ricorso e condannare il trasgressore a pagare le spese processuali sostenute dalla controparte
  • Presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica. Se il Prefetto rigetta il ricorso, verrà emessa una seconda ordinanza che vede il raddoppio del valore della sanzione. Contro questa istanza è consentito il ricorso al Giudice di Pace nei 30 giorni successivi.
  • Presentare un’istanza di annullamento al comando di polizia.
Scritto da Roberto Spigarelli
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