Cos’è l’attestato di rischio elettronico

Dal 1° luglio 2015, come previsto dall’art. 134 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo n. 209/2005) l’attestato di rischio è stato dematerializzato. Non verrà più spedito un originale cartaceo dalle compagnie di assicurazione ai propri clienti, ma viene messo a disposizione, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, nell’apposita “area cliente” sui siti delle varie compagnie. Per accedere a tale “area cliente” è necessario eseguire la registrazione ed l’inserimento dei propri dati, tra cui l’indirizzo email.

  • L’attestato è a disposizione di tutti gli “aventi diritto” quindi non più solo al contraente di polizza. Ad esempio se il proprietario del veicolo fosse una persona differente dal contraente della polizza, l’attestato di rischio potrà essere richiesto da entrambi;
  • Non ci sarà più l’obbligo di inviare l’attestato di rischio in originale alla nuova compagnia. Le compagnie di assicurazioni depositeranno l’attestato di rischio in una nuova banca dati gestita dall’ANIA, l’associazione delle compagnie sotto il controllo dell’IVASS (autorità di vigilanza sulle assicurazione) in modo da permettere, a tutte le compagnie, la sua acquisizione diretta. Quindi nel caso in cui dovessi decidere di cambiare assicurazione, non dovrai più inviare l’attestato di rischio in originale alla nuova compagnia.
  • Sarà comunque possibile richiedere una copia cartacea.
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