Tar Napoli annulla aggiudicazione per violazione del principio di affidamento

La pronuncia del Tar Napoli (29.05.2026 n. 3387) conferma la centralità del principio di affidamento e della buona fede nei rapporti amministrativi e nei contratti pubblici, dichiarando l'illegittimità di un'affidamento basato su un disciplinare sostituito e annullando l'aggiudicazione e il contratto.

La pronuncia del TAR Napoli n. 3387 del 29.05.2026 offre un quadro esemplare sulla tutela dell’affidamento e della buona fede nei rapporti fra amministrazione e operatori economici. Il Collegio ha ritenuto che l’operato dell’Agenzia abbia violato i principi di collaborazione e buona fede sanciti dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, con impatti diretti sulla regolarità di una gara pubblica.

Il principio di affidamento e la sua evoluzione giurisprudenziale

Il TAR ricorda come l’affidamento sia ormai un elemento imprescindibile dell’azione amministrativa, derivante da consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità e di merito. In particolare, la sentenza richiama l’Adunanza Plenaria del 29.11.2026 n. 19 che, a sua volta, riprende motivazioni già espresse nella sentenza della Sez. VI del 13.08.2026 n. 5011. Tali decisioni sottolineano che l’affidamento nasce quando l’attività amministrativa genera nell’interessato la ragionevole aspettativa del mantenimento nel tempo di una situazione giuridica.

Buona fede e collaborazione come regole di validità

Secondo il Collegio e il Consiglio di Stato — con richiamo all’obiter dictum della Sez. VI del 24.06.2026 n. 5482 — i principi di buona fede e collaborazione non sono mere regole comportamentali, ma costituiscono vincoli di validità dell’azione amministrativa. Questa concezione è collegata all’art. 97 Cost. e alla legge n. 241/1990: il procedimento amministrativo necessita della partecipazione degli interessati per consentire un esercizio corretto della discrezionalità.

Applicazione al settore dei contratti pubblici

Il TAR ha poi collegato la nozione di affidamento ai principi introdotti dal Codice dei contratti del 2026. L’art. 2 consacra il principio della fiducia, mentre l’art. 5 richiede che le stazioni appaltanti e gli operatori si comportino nel rispetto della tutela dell’affidamento e della buona fede anche nelle fasi antecedenti l’aggiudicazione.

Colpa grave, diligenza e limiti dell’affidamento

Il codice stabilisce che la violazione di regole fondamentali nell’ambito della progettazione, affidamento ed esecuzione può configurare colpa grave, salvo il caso in cui l’errore derivi da indirizzi giurisprudenziali prevalenti o da pareri competenti. Inoltre, il comma 3 dell’art. 5 delimita le ipotesi in cui l’affidamento non possa essere considerato incolpevole, soprattutto quando l’illegittimità era agevolmente rilevabile tramite la normale diligenza professionale.

I fatti decisivi del caso

Nel procedimento oggetto della sentenza, l’aggiudicazione a -OMISSIS- è stata effettuata sulla base di una formula di calcolo dei punteggi diversa da quella prevista nel disciplinare originario. La discrepanza ha determinato una situazione in cui le offerte non erano comparabili secondo le regole pubblicate, ledendo il principio di parità di trattamento e l’affidamento degli offerenti.

Conseguenze per gli atti impugnati

Per questi motivi il TAR ha annullato l’aggiudicazione e gli atti collegati — compresi i verbali e i criteri di aggiudicazione dell’8.7.2026 — nonché il contratto stipulato, considerato conseguenza diretta di un procedimento illegittimo e non sanabile. La sentenza si colloca in continuità con precedenti decisioni (T.A.R. Napoli Campania sez. VII, 23.01.2026 n. 475, e altre citate) che hanno affermato l’obbligo della stazione appaltante di rispettare gli autovincoli stabiliti nel bando.

Ripristino della legalità e possibili azioni future

Il Collegio ha chiarito che non è possibile disporre il subentro di -OMISSIS-, poiché l’offerta di quest’ultima era formulata in base al disciplinare che l’Agenzia aveva sostituito. Rimane quindi l’obbligo per l’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari a ripristinare la legalità, mentre gli operatori interessati, tra cui -OMISSIS-, possono valutare azioni risarcitorie per i danni derivanti dalla lesione dell’affidamento e per le spese sostenute nella partecipazione alla gara.

Implicazioni pratiche per le stazioni appaltanti

Dal punto di vista pratico, la decisione ricorda alle stazioni appaltanti l’importanza di mantenere coerenza fra documentazione pubblicata e criteri effettivamente applicati: qualsiasi modifica sostanziale intervenuta durante la procedura che incida sulla valutazione delle offerte può esporre l’ente a annullamento e responsabilità. Il principio guida resta la tutela dell’affidamento degli operatori e il rispetto della parità di trattamento.

In conclusione, la sentenza del TAR Napoli n. 3387 del 29.05.2026 riafferma l’assetto normativo e giurisprudenziale che pone al centro l’affidamento e la buona fede, impattando concretamente su come devono essere gestite le procedure di gara e i relativi disciplinari.

Scritto da Ilaria Mauri